La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una procedura amministrativa introdotta dalla Legge 122 del 2010, che ha di fatto sostituito la Denuncia di Inizio Attività, DIA. 

Quali sono gli interventi e le opere che richiedono la SCIA?

Secondo il testo unico sull’edilizia, sono realizzabili mediante Segnalazione Certificata di inizio Attività, SCIA, gli interventi non subordinati a permesso di costruire o ad attività edilizia libera. Quindi, le opere escluse da questi permessi.

È possibile utilizzare la SCIA per il:

– Restauro e risanamento conservativo.

– Ristrutturazione edilizia leggera, cioè senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.

– Manutenzione straordinaria con interventi strutturali, con aumento delle unità immobiliari e con incremento dei parametri urbanistici (nel caso in cui la manutenzione straordinaria non comprenda queste eccezioni si ricade in attività edilizia libera e va utlizzata la CILA).

Quindi, una discriminante importante per le opere minori, che comporta l’uso della SCIA, sono gli interventi su OPERE STRUTTURALI,  per cui occorre il progetto redatto da un Ingegnere e depositato al Genio civile (ufficio dove si depositano i calcoli strutturali). Esempio tipico è la cerchiatura di una porta su muro portante.

Tra gli interventi soggetti a SCIA ricadono inoltre:

  • sostituzione e rifacimento solaio; 

  • demolizioni parziali o totali di edifici senza ricostruzione;

  • nuovo muro di contenimento del terreno (muro di sostegno).

Esistono delle opere,  che in apparenza potrebbero essere classificate come strutturali, ma che, in realtà, la normativa non ritiene tali: vedi approfondimento.

 IMPORTANTE!!!! Le Regioni o i Comuni con legge possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo.

Per alcuni tipi di opere occorre depositare, inoltre, il certificato di abitabilità e l’aggiornamento catastale.

 Nel caso di interventi sull’involucro esterno dell’edificio o sugli impianti occorre, inoltre, depositare la Relazione Energetica – ex Legge 10.

Fasi, durata e tempi della SCIA.

Dopo aver raccolto i documenti dell’immobile (agibilità, ultimo titolo abilitativo etc.) ed aver accertato la conformità, viene redatta la Comunicazione ed inviata.

Alla sua presentazione non deve seguire un permesso o un’autorizzazione, si tratta di una semplice comunicazione, con la quale si avvisa l’Amministrazione comunale relativamente ai lavori, alla loro durata e conformità al Piano regolatore e alle leggi, e a chi li esegue. Dopo averla presentata, è possibile, quindi, dare subito inizio ai lavori, l’attività può iniziare con efficacia immediata. 

Nei casi in cui vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, prima di dare inizio ai lavori occorre ottenere il nulla osta dagli organi preposti (Sovrintendenza o altro ente competente). La Scia, infatti, non sostituisce questi atti autorizzativi.

Tuttavia l’amministrazione ha a disposizione 60 giorni per verificare la regolarità della segnalazione (istruttoria) e, in caso di inadempienze, può provvedere all’interruzione dei lavori. In caso di autocertificazioni mendaci possono anche essere comminate sanzioni penali.

La Scia ha efficacia per tre anni dalla presentazione e, se i lavori non sono ultimati, deve esserne presentata una nuova.

Cos’ è la Scia tardiva o in sanatoria? Quali sono le sanzioni per mancato deposito della SCIA?

Nel caso in cui i lavori vengano iniziati prima di presentare la Scia, è possibile ricorrere alla cosiddetta “Scia tardiva”. In sostanza, la pratica è uguale alla Scia tradizionale, ma, dichiarando che l’inizio dei lavori è già avvenuto, è necessario pagare al Comune una sanzione che di solito ha un importo minimo di 516 euro.

Nel caso in cui, invece, i lavori siano già terminati, si parla di Scia in sanatoria ed è necessario effettuare un accertamento di conformità, verificando la doppia conformità urbanistica alle normative ( il progetto deve rispettare le prescrizioni sia al momento in cui si presenta la Scia, sia nel momento in cui è stata realizzata l’opera)  e pagando la rispettiva sanzione pecuniaria. Se l’intervento è comunque conforme al piano urbanistico locale e alle norme edilizie, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile verseranno una somma stabilita dall’ufficio comunale in relazione alla variazione di valore dell’immobile, variabile da 516 a 5.164 euro. Se  difforme, si procede con la demolizione!!

Attenzione, se si tratta di interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti su immobili vincolati, l’autorità vigilante sui vincoli può disporre la rimozione delle opere e l’applicazione di una sanzione aggiuntiva variabile da 516 a 10.329 euro. La mancata presentazione della Scia non comporta, in alcun caso, l’applicazione di sanzioni penali (ammende e arresto).

(Fonte/Bibliografia: http://www.studiomadera.it/articoli/11-articoli-studio/45-scia)